Ai sensi dell’art. 73, co. 1, c.p.a., la domanda di rinvio della trattazione dell'udienza deve fondarsi su “situazioni eccezionali”, che possono essere integrate solo da gravi ragioni idonee a incidere, se non tenute in considerazione, sulle fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantite. Le esigenze di rinvio non possono fondarsi sulla volontà delle parti di attendere l’approvazione definitiva di una nuova variante del PGT satisfattiva dell’interesse della ricorrente solo adottata dall’ente locale resistente, in relazione alla quale non sussistono elementi depositati in giudizio che consentano di prevedere con certezza i tempi per la sua approvazione.
TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 4118 del 18 agosto 2026 – Pres. Cozzi, Est. Lanzafame