L’art. 20, comma 5, del d.P.R. n. 380/2001 consente l’interruzione del termine una sola volta, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di permesso di costruire, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti integrativi o complementari non già nella disponibilità dell’amministrazione o da questa non acquisibili autonomamente. Parimenti, l’art. 2, comma 7, della legge n. 241/1990 ammette la sospensione una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già nella disponibilità dell’amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Ne discende che l’istruttoria tecnica sul progetto edilizio e l’istruttoria sulla Convenzione devono procedere contestualmente e nel rispetto dei termini di legge.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 4139 del 19 agosto 2026 – Pres. Nunziata, Est. Rossetti