Non è ammissibile che un soggetto si giovi, a posteriori, di un errore che esso stesso ha determinato, evidenziando una condotta contraddittoria e contraria a buona fede. Nella specie, il ricorrente, a posteriori, aveva invocato la formazione di un silenzio–assenso per superamento del termine fissato dal d.P.R. n. 31/2017, in aperta collisione con il contegno tenuto in sede procedimentale, ove lo stesso ricorrente aveva presentato istanza di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo la procedura ordinaria di cui all’art. 146, comma 2 del d.lgs. n. 42/2004. Tale contegno rappresenta un abuso della posizione giuridica poiché il ricorrente ben avrebbe potuto richiedere un’autorizzazione paesaggistica in forma semplificata, ma, non avendolo fatto e avendo indotto l’Amministrazione a trattare la pratica secondo le forme ordinarie, non può, in sede di contenzioso, pretendere di avvantaggiarsi del mancato rispetto da parte dell’Amministrazione dei termini previsti per il diverso iter semplificato, ciò confliggendo con il contegno tenuto in sede procedimentale.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 858 del 29 settembre 2025.


La predisposizione e l’approvazione del piano cave costituiscono evidente espressione di potestà pianificatoria destinata ad approdare in un atto di natura generale a fronte del quale il privato non può avere alcuna pretesa giuridicamente tutelata circa l’inserimento di aree di proprio interesse negli ambiti estrattivi. Inoltre, rispetto alla determinazione dei volumi di escavazione da assegnare, in capo all’operatore economico non vi è un’aspettativa giuridicamente tutelata alla previsione dei quantitativi massimi, dovendo l’amministrazione contemperare tutti gli interessi coinvolti e in particolare l’esigenza di tutela e riqualificazione ambientale, né vi è un’aspettativa giuridicamente tutelata ad ottenere il riconoscimento di quantitativi nella misura voluta dal proponente e men che meno di quantitativi tali da esaurire l’ambito estrattivo anche perché i materiali inerti (sabbia e ghiaia) sono risorse finite e non certo inesauribili, mentre gli operatori interessati sono molti.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 850 del 26 settembre 2025


Si pubblicano le slide illustrate dai relatori avv. Domenica Condello e avv. Stefano Calvetti durante l'evento formativo tenutosi il 26 settembre 2025 dal titolo “L’istituto delle riserve: patologie del rapporto contrattuale".



La mancata comunicazione di avvio del procedimento sfociato nell’emanazione di un DASPO (divieto di accedere alle manifestazioni sportive) non determina l’illegittimità di quest’ultimo, allorché il provvedimento sia connotato dall'urgenza derivante dal succedersi delle manifestazioni sportive calendarizzate, che rappresentano occasione di scontro tra tifoserie, e determinano l'esigenza di garantire l'ordine pubblico, evitando la possibilità di scontri e violenze sulle persone e sulle cose.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 807 del 10 settembre 2025


Affinché sia configurabile la responsabilità della Pubblica Amministrazione da provvedimento illegittimo sono necessari: l’elemento oggettivo; l’elemento soggettivo; il nesso di causalità materiale o strutturale; il danno ingiusto, inteso come lesione della posizione di interesse legittimo - correlata ad un bene della vita che in caso di interesse pretensivo presuppone un giudizio prognostico favorevole sulla relativa spettanza - e nelle materie di giurisdizione esclusiva, di diritto soggettivo. Sul piano delle conseguenze e, dunque, delle modalità di determinazione del danno, il fatto lesivo, così come individuato, deve essere collegato, con un nesso di causalità giuridica o funzionale, con i pregiudizi subiti dalla parte danneggiata.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2975 del 23 settembre 2025


L’intervento litisconsortile dei cointeressati è ammesso purché ancora nei termini per proporre ricorso principale, a differenza di quanto accade per l’intervento adesivo dipendente. Il codice subordina l’ammissibilità dell’intervento litisconsortile alla condizione che il cointeressato non sia decaduto dall’esercizio delle relative azioni, affinché tale intervento non si risolva in un’elusione del termine per impugnare. È evidente che, mentre quest’ultimo tipo d’intervento, traducendosi nella proposizione di un vero e proprio ricorso, deve essere spiegato nel termine di decadenza previsto per impugnare in via autonoma; al contrario, l’intervento adesivo dipendente, non consentendo la proposizione di autonomi motivi, può avvenire anche quando il termine per impugnare in via principale è già decorso.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2963 del 22 settembre 2025


L'intervento di restauro e risanamento conservativo si caratterizza per la realizzazione di opere funzionali alla conservazione dell'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità, nel rispetto dei suoi elementi tipologici (in specie, architettonici e funzionali, suscettibili di consentire la qualificazione dell'organismo in base alle tipologie edilizie), formali (tali da contraddistinguere il manufatto, configurandone l'immagine caratteristica), e strutturali (concernenti la composizione della struttura dell'organismo edilizio). Detto altrimenti, la caratteristica degli interventi di mero restauro è quella di essere effettuata mediante opere che non comportano l'alterazione delle caratteristiche edilizie dell'immobile da restaurare, e quindi rispettando gli elementi formali e strutturali dell'immobile stesso, mentre la ristrutturazione edilizia si caratterizza per essere idonea ad introdurre un quid novi rispetto al precedente assetto dell'edificio.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2962 del 22 settembre 2025


L’art. 2, comma 3, L.R. 31/2014 – ai sensi del quale “In applicazione dei criteri, indirizzi e linee tecniche di cui al comma 2, gli strumenti comunali di governo del territorio prevedono consumo di suolo esclusivamente nei casi in cui il documento di piano abbia dimostrato l'insostenibilità tecnica ed economica di riqualificare e rigenerare aree già edificate, prioritariamente mediante l'utilizzo di edilizia esistente inutilizzata o il recupero di aree dismesse nell'ambito del tessuto urbano consolidato o su aree libere interstiziali.” - non introduce alcun obbligo di consentire l’edificazione su suoli qualificabili come “aree interstiziali” o urbanizzate, ma soltanto una preferenza per la loro qualificazione come zone edificabili, ove sia necessario soddisfare esigenze di nuovo consumo di suolo, nell’ottica di una valutazione complessiva che deve comunque tendere al risparmio di suolo libero.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2950 del 19 settembre 2025


La normativa emergenziale adottata a seguito della pandemia da COVID-19 non ha comportato la proroga ex lege di tutte le concessioni di occupazione di suolo pubblico esistenti di fatto, anche se abusive. La normativa speciale non costituisce una sanatoria per le occupazioni abusive o di mero fatto protratte dopo la scadenza del titolo al momento dell’entrata in vigore della normativa speciale derogatoria, ma una proroga delle concessioni che a quella data erano già autorizzate.

TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 2945 del 17 settembre 2025


Il concetto di “piena conoscenza” del provvedimento amministrativo - al verificarsi della quale è integrato il dies a quo per il computo del termine decadenziale all’impugnativa - non richiede la conoscenza piena e integrale dell'atto stesso, ma la mera percezione della sua esistenza e degli aspetti che ne comportano la lesività, in modo da riconoscere l'attualità dell'interesse ad agire, anche perché la successiva completa cognizione di tutti gli aspetti del provvedimento consente la proposizione di motivi aggiunti.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 793 del 4 settembre 2025





Le due fattispecie descritte nel d.lgs. n. 152 del 2006 come abbandono incontrollato di rifiuti (art. 192) e bonifica dei siti inquinati (artt. 239 ss.), pur obiettivamente distinte, si pongono spesso, nella realtà concreta, in rapporto di possibile contiguità o continuità, nel senso che frequentemente fenomeni di abbandono incontrollato di rifiuti sono premessa e causa (o concausa) di fenomeni di inquinamento dei siti nei quali gli sversamenti sono avvenuti, di modo che appare in molti casi difficile segnare una linea di distinzione e di cesura netta tra il primo fenomeno e il secondo. Consegue da tale rilievo che il possibile richiamo di entrambe le figure giuridiche a base dei provvedimenti comunali volti a porre rimedio ai suddetti fatti di danno ambientale, lungi dal costituire un vizio di legittimità (come indice di perplessità o di non corretta qualificazione giuridica dei fatti), può costituire in realtà una conseguenza del tutto fisiologica della obiettiva commistione, nei fatti stessi, delle due diverse, ma contigue figure giuridiche. In fattispecie complesse caratterizzate dal lungo protrarsi nel tempo della condizione di abbandono incontrollato di rifiuti, dinanzi al divenire dei fatti e all’inevitabile progredire del fatto di abbandono di rifiuti in possibile pericolo di inquinamento o in effettivo inquinamento delle matrici ambientali, l’inquadramento giuridico della fattispecie deve seguire inevitabilmente l’unico criterio logico possibile, che è quello della prevalenza.

TAR Lombardia, Milano, Sez. III n. 2943 del 15 settembre 2025


L'art. 101 (soccorso istruttorio) del d.lgs. 36/2023 non è applicabile con riguardo alla documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica: in generale, con riferimento all’offerta tecnica e economica, la stazione appaltante può al più sollecitare chiarimenti o spiegazioni, di valore interpretativo, per accertare l’effettiva volontà dell’impresa partecipante, superando eventuali ambiguità contenute nelle offerte, fermo il divieto di apportarvi modifiche o integrazioni di qualsiasi genere.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 810 del 12 settembre 2025


Ai fini della legittimità dell’atto, la puntuale indicazione delle norme applicate non è indispensabile. Il mancato richiamo alle norme di legge o di regolamento cui si collega la statuizione adottata non integra il vizio di difetto di motivazione, ove sia agevole l'identificazione del potere esercitato e non sussistano ostacoli al controllo giurisdizionale, in funzione della legittimità sostanziale dell'atto.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2901 del 10 settembre 2025




I provvedimenti di valutazione di incidenza ambientale (VIncA) adottati dal Parco hanno consistenza giuridica di meri pareri a favore di Regione Lombardia deputata al rilascio del provvedimento finale (nella fattispecie rinnovo di appostamento fisso di caccia): trattasi, pertanto, di atti endoprocedimentali che, isolatamente considerati, non sono dotati di autonoma lesività in assenza di successive autorizzazioni che sulle VIncA stesse si fondino e, quindi, non sono impugnabili se non unitamente al provvedimento autorizzatorio finale.

TAR Lombardia, Brescia, I, n. 793 del 4 settembre 2025


La rilevante portata che la Corte costituzionale attribuisce a un aumento indiscriminato e non controllato della pressione insediativa, ove fosse imposto il riconoscimento de plano dell’incremento dei diritti edificatori, consente al Comune di considerare, unitamente agli obiettivi legati alla tutela paesaggistica, anche tali aspetti nella fase di selezione e individuazione degli ambiti da escludere dall’applicazione degli incentivi edificatori previsti dall’art. 40-bis della legge regionale n. 12 del 2005, nonché nella valutazione dell’accoglibilità o meno dell’istanza presentata a tal fine dall’operatore privato. Nella dialettica tra la discrezionalità dell’amministrazione nelle scelte di pianificazione del territorio e la pretesa dell’operatore economico al riconoscimento delle premialità previste dalla legge, la scelta effettuata dal Comune, connotata da discrezionalità alla stregua di tutte le attività di natura pianificatoria, si impone ai privati, la cui posizione risulta recessiva rispetto alla predetta determinazione amministrativa.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2875 del 3 settembre 2025


La D.g.r. 15 luglio 2024 - n. XII/2783 adottata dalla Regione Lombardia, nella parte in cui subordina il rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione di impianti agrivoltaici al possesso dei requisiti soggettivi indicati al paragrafo 6, lett. D) dell’allegato A, è illegittima e va annullata, in quanto introduce limitazioni non previste dalla normativa nazionale, restringendone il campo di applicazione in assenza di qualsivoglia presupposto legittimante contemplato dalla disciplina di riferimento e dunque con essa in contrasto.

TAR Lombardia, Brescia, I, n. 789 del 3 settembre 2025


Una volta venuti meno gli impegni assunti condizionatamente in passato, la scelta del Comune di assegnare una determinata destinazione urbanistica ad un’area, e di conformarne l’utilizzazione, ricade nella sua piena discrezionalità e non necessita di motivazione in ordine agli accordi ormai inefficaci, non essendovi più in capo al privato legittime aspettative o affidamenti meritevoli di considerazione.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 771 del 18 agosto 2025


Il TAR Milano richiama le considerazioni della Corte costituzionale con riferimento alla questione della durata del piano e della convenzione di lottizzazione, secondo cui si è dinanzi a due atti diversi, per quanto connessi: il piano di lottizzazione, approvato dal comune, e la convenzione di lottizzazione, che del primo è eventuale attuazione, stipulata dall’ente locale e dal proprietario delle aree. Quanto ai termini di efficacia dell’uno e delle altre, l’art. 28, quinto comma, numero 3), della legge urbanistica del 1942 espressamente stabilisce che è la convenzione stessa a dover prevedere «i termini non superiori ai dieci anni» entro i quali devono essere ultimate le opere di urbanizzazione. Quanto ai piani di lottizzazione, la giurisprudenza amministrativa, in assenza di espressa indicazione legislativa, pacificamente applica agli stessi il termine decennale previsto dall’art. 16, quinto comma, della medesima legge per i piani particolareggiati.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2875 del 3 settembre 2025



Il presupposto di applicazione dell'art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 va ravvisato nell'utilizzo di un bene privato da parte della PA "senza titolo", per non essere mai stato emesso il regolare decreto di esproprio. Sebbene la norma citata non contempli espressamente un avvio del procedimento ad istanza di parte, il privato può sempre sollecitare l'amministrazione ad avviare il relativo procedimento e quest'ultima ha l'obbligo di provvedere al riguardo adeguando la situazione di fatto a quella di diritto, essendo l'eventuale inerzia configurabile quale silenzio-inadempimento impugnabile dinanzi al giudice amministrativo.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 770 del 18 agosto 2025


La scelta operata dall’amministrazione appaltante relativamente ai criteri di valutazione delle offerte, ivi compreso il peso da attribuire ai singoli elementi, specificati nella lex specialis, e anche la disaggregazione eventuale del singolo criterio valutativo in sub-criteri, è espressione dell’ampia discrezionalità attribuitale dalla legge per meglio perseguire l’interesse pubblico e, come tale, è sindacabile in sede di legittimità solo allorché sia macroscopicamente illogica, irragionevole ed irrazionale ed i criteri non siano trasparenti ed intellegibili, non consentendo ai concorrenti di calibrare la propria offerta.

TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 2870 del 20 agosto 2025