Il TAR Milano osserva che il procedimento semplificato riconducibile all’istituto della rettifica risulta ammissibile solo in presenza di un errore materiale che emerga in modo manifesto e immediato dalla lettura della documentazione del Piano, senza che si debba ricorrere ad alcuna attività di interpretazione della volontà dell’Amministrazione. Tale individuazione deve avvenire sulla scorta di un criterio di particolare rigore, al quale sia possibile pervenire in modo univoco e palese e sulla base di un vincolato procedimento logico matematico, esclusa ogni attività volta a interpretare la volontà dell’Amministrazione. Anche nel caso in cui si intenda porre in essere una attività di interpretazione autentica non può prescindersi dalla previa individuazione dell’esatto perimetro di tale attività ermeneutica, al fine di evitare che il Consiglio comunale possa approvare surrettiziamente varianti urbanistiche.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 3215 del 29 dicembre 2023