Il TAR Brescia ricorda che la distinzione tra atti di conferma in senso proprio e atti meramente confermativi viene ravvisata, in giurisprudenza, nella circostanza che l'atto successivo sia stato adottato o meno senza una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi, escludendosi che possa considerarsi meramente confermativo, rispetto ad un atto precedente, l'atto la cui adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, mediante la rivalutazione degli interessi in gioco e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata (nel caso di specie, il ricorso è stato considerato ammissibile, perché l'impugnato diniego di autorizzazione all'installazione di una stazione radio base per telefonia mobile non è stato qualificato come atto meramente confermativo del precedente diniego, essendo stato adottato in relazione ad un progetto diverso dal precedente, contemplante una diversa allocazione dell’impianto, e avendo implicato lo svolgimento di una rinnovata attività istruttoria, svolta in conferenza dei servizi con l’intervento di tutte le autorità interessate).

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 25 del 17 gennaio 2024.