Il TAR Brescia precisa che le categorie della conformità urbanistica e della compatibilità paesistica devono rimanere distinte. Non tutti i volumi rilevanti sotto il profilo urbanistico incidono sul vincolo paesistico, e viceversa possono essere impattanti sotto il profilo paesistico anche volumi irrilevanti ai fini urbanistici. Per stabilire la conformità urbanistica si deve accertare se siano stati spesi diritti edificatori esistenti, mentre sotto il profilo paesistico si valuta se la volumetria derivante dall’utilizzazione di diritti edificatori esistenti o inesistenti comporti disturbo alla percezione dello scenario tutelato. Ne consegue che qualora la sopraelevazione abusiva si possa osservare principalmente da aree private, e sia diluita nel contesto edificato senza introdurre alterazioni fuori scala o elementi architettonici incongrui, la demolizione sarebbe una sanzione sproporzionata, in quanto non necessaria a ricostituire l’integrità del vincolo paesistico.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 966 del 30 dicembre 2023