In una controversia avanti al TAR Milano la ricorrente, società operante nel settore del recupero e riciclo di rifiuti, nello specifico ambito del trattamento dei rifiuti organici (FORSU) provenienti dalla raccolta differenziata, ha impugnato la delibera di un Comune avente ad oggetto l’affidamento diretto “in house providing” del servizio di smaltimento trattamento e recupero della frazione organica “FORSU” e relativa produzione e cessione di biogas e di biometano a titolo di servizio di interesse economico generale di livello locale in concessione.
Il TAR ritiene infondato il motivo di ricorso nella parte in cui ritiene l’assenza di privativa comunale preclusiva all’assunzione del servizio da parte del Comune. Osserva, al riguardo, che se la ricorrente ha ragione nell’affermare che il recupero della FORSU avviene sul libero mercato, non può però da ciò desumere l’impossibilità del Comune di acquisire il servizio. Infatti, l’assenza di un regime di privativa comporta l’obbligo dell’amministrazione competente, che nella Regione Lombardia è il Comune, di acquisire il servizio con idonea motivazione. Il venir meno della privativa comunale alle attività di recupero dei rifiuti urbani non comporta infatti la sottrazione delle medesime attività dall’alveo dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Deve, quindi, concludersi che la mancanza di privativa comunale non esclude la possibilità del Comune di acquisire il servizio di recupero della FORSU alla mano pubblica.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 2331 del 16 ottobre 2023