In un giudizio proposto per l’accertamento, ai sensi dell'art. 42 bis DPR n. 327/2001, dell'utilizzazione senza titolo per scopi di interesse pubblico e dell'irreversibile trasformazione dei terreni di proprietà della ricorrente, il TAR Milano respinge un’eccezione sollevata da ANAS di avvenuta usucapione degli immobili ai sensi dell’art. 1158 c.c. Osserva il TAR che, in linea generale, la condotta dell'amministrazione incidente sul diritto di proprietà e manifestata per le vie di fatto (c.d. "occupazione acquisitiva") - configurante un illecito permanente ex art. 2043 c.c. - può terminare anche in conseguenza di una compiuta usucapione, ma solo nei ristretti limiti individuati dalla giurisprudenza, allo scopo di evitare che si reintroduca una forma surrettizia di espropriazione indiretta in violazione dell'art. 1 del Protocollo addizionale della C.E.D.U. Pertanto, l'usucapione può operare a condizione che: a) sia effettivamente configurabile il carattere non violento della condotta; b) si possa individuare il momento esatto della interversio possessionis; c) si faccia decorrere la prescrizione acquisitiva dalla data di entrata in vigore del DPR n. 327/2001 (30 giugno 2003) perché solo l'art. 43 del medesimo DPR ha sancito il superamento dell'istituto dell'occupazione acquisitiva e dunque solo da questo momento potrebbe ritenersi individuato, ex art. 2935 c.c., il giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Alla stregua di questi principi, il TAR respinge l'eccezione di usucapione, in quanto non può ritenersi maturato il tempo necessario ad usucapire, dato che la ricorrente ha interrotto il termine con la notifica del ricorso in data 20 giugno 2023, ai sensi degli artt. 1165 e 2943, comma 1, c.c.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 10 del 2 gennaio 2024