Il TAR Milano precisa che il deposito di una memoria a replica alle deduzioni contenute nella memoria conclusiva di controparte non può ritenersi precluso in mancanza della presentazione della memoria illustrativa finale, visto che il deposito di quest’ultima potrebbe essere ritenuto ultroneo dalla difesa della parte interessata, sorgendo l’interesse alla sua presentazione soltanto per replicare alla memoria prodotta successivamente dalla controparte; in tal modo si evita alle parti del giudizio di dover adempiere a oneri superflui e ingiustificati, non rispettosi dei principi di continenza e di sinteticità che devono riguardare tutte le attività processuali.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 8 del 2 gennaio 2024