Il TAR Milano ritiene viziata per difetto di motivazione e istruttoria l’ordinanza contingibile e urgente con la quale si è disposto il divieto di approdo e ormeggio presso un pontile sul lago di Como per le unità nautiche diverse da quelle unità adibite all’attività di noleggio con conducente nautico servizio pubblico non di linea, noleggio da diporto e noleggio occasionale. Secondo il TAR, nel caso di specie, difetta la puntuale rappresentazione dello stato di pericolo nell’ordinanza impugnata. Essa si limita a richiamare, genericamente, “numerose segnalazioni da parte delle Forze dell’Ordine e dall’Ente di Gestione delle Strutture Portuali”, da cui emergerebbero “criticità derivanti dall’uso non regolato” del pontile e “conseguenti problematiche di ordine pubblico, nonché di incolumità e sicurezza delle persone e della navigazione”. Si tratta, per il TAR, di formule generiche, inidonee a giustificare l’esercizio del potere extra ordinem. Parimenti ingiustificato è il presupposto della impossibilità di fronteggiare la situazione di pericolo con gli strumenti ordinari previsti dall’ordinamento: l’ordinanza è invero carente di motivazione anche nella parte in cui afferma, genericamente, una “inconciliabilità” dell’esigenza di regolamentazione dell’uso del pontile con le tempistiche di approvazione del regolamento per la valorizzazione e promozione del demanio lacuale.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 24 del 3 gennaio 2024