Il TAR Brescia ricorda che la giurisprudenza è costante nel ritenere che le opere di urbanizzazione primaria (come sono considerate le infrastrutture per le telecomunicazioni) risultano in generale compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e, dunque, con ogni zona del territorio comunale, sottolineando che le disposizioni di cui agli artt. 44 e segg. del d.lgs. n. 259/2003 hanno evidenziato il principio della necessaria capillarità della localizzazione degli impianti relativi a infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni; per conseguenza è precluso alle amministrazioni comunali introdurre nei piani regolatori e negli altri strumenti pianificatori - regolamento comunale per gli impianti - divieti o limitazioni generalizzati o, comunque, estesi a intere zone comunali con l’effetto di non assicurare i livelli essenziali delle prestazioni che l’Amministrazione è tenuta a garantire su tutto il territorio nazionale.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 860 del 24 novembre 2023