Il TAR Milano, quanto alla necessità di sottoporre alla valutazione di impatto paesistico, prevista dal PTPR della Regione Lombardia, gli impianti di telefonia mobile non inseriti in zona vincolata ex d.lgs. n. 42/2004 osserva che:
<<per tale ipotesi la giurisprudenza ha chiarito che contrasta con la disciplina del D.Lgs. n. 259/2003 l’obbligo previsto da un regolamento o da una atto di pianificazione generale che impone la valutazione di Impatto Paesistico per gli impianti di telefonia come quello di cui è causa (cfr. sul punto Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 7943/2009 di conferma della sentenza di questa Sezione n. 554/2008, secondo cui: «…il procedimento di cui all’art. 87, d.lgs. n. 259/2003, sostituisce e assorbe il procedimento abilitativo edilizio, e conseguente assorbe tutti gli elementi necessari nel suo ambito, ivi compresa l’esame di impatto paesistico. Inoltre, come già osservato, dagli artt. 86 e 87, d.lgs. n. 259/2003, si evince che sono fatti salvi solo i procedimenti a tutela di "beni ambientali", ossia di beni specificamente sottoposti a vincolo paesaggistico, e non i procedimenti genericamente volti a tutelare indifferenziatamente il paesaggio a prescindere dall’esistenza di un vincolo specifico»)>>.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 252 del 3 febbraio 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.