Il TAR Milano ricorda che la segnalazione della stazione appaltante ad ANAC costituisce un atto meramente endoprocedimentale e non impugnabile, potendo l’operatore interessato indirizzare le proprie doglianze contro la definitiva determinazione di ANAC (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. IV, n. 2997/2021, secondo cui: «…la segnalazione da parte della Stazione appaltante costituisce un atto prodromico ed endoprocedimentale; essa non è dotata di autonoma lesività, di talchè i suoi eventuali vizi possono essere fatti valere solo in via derivata impugnando il provvedimento finale dell'Autorità di Vigilanza, unico atto avente natura provvedimentale e carattere autoritativo…»; T.R.G.A. Trento, n. 175/2018 e TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 719/2016).

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 308 del 9 febbraio 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.