Il TAR Milano precisa che non è ammessa l’individuazione di un’area (singola) ove collocare gli impianti di telecomunicazioni in base al perseguimento di interessi di tipo urbanistico esclusivamente locali, costituendo ciò un limite alla localizzazione (non consentito) e non un criterio di localizzazione (consentito); a ciò deve aggiungersi che la potestà attribuita all’Amministrazione comunale di identificare le zone dove collocare gli impianti è condizionata dal fatto che l’esercizio di tale facoltà deve essere rivolto alla realizzazione di una rete completa di infrastrutture di telecomunicazioni, tale da non pregiudicare, l’interesse nazionale alla copertura del territorio e all’efficiente distribuzione del servizio (Consiglio di Stato, VI, 7 gennaio 2021, n. 206; T.A.R. per la Lombardia – sede di Milano, II, 13 maggio 2021, n. 1193).

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 310 del 9 febbraio 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri