Secondo il TAR Milano, come rilevato dalla più recente giurisprudenza, sebbene il proprietario non responsabile dell’inquinamento sia tenuto, ai sensi dell’art. 245, comma 2, del D. Lgs. n. 152 del 2006, ad adottare soltanto le misure di prevenzione di cui al precedente art. 240, comma 1, lett. i, e le misure di messa in sicurezza d’emergenza e non anche la messa in sicurezza definitiva, né gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale, si fa eccezione nella ipotesi in cui il proprietario, ancorché non responsabile – presumibilmente motivato dalla necessità di evitare le conseguenze derivanti dai vincoli che gravano sull’area sub specie di onere reale e di privilegio speciale immobiliare ovvero, più in generale, di tutelarsi contro una situazione di incertezza giuridica, prevenendo eventuali responsabilità penali o risarcitorie – abbia attivato volontariamente gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale, assumendo spontaneamente l’impegno di eseguire un complessivo intervento di bonifica.
In tale caso, il progetto di bonifica dovrà essere eseguito in conformità alle misure proposte dall’istante e approvate dall’Amministrazione, come integrate dalle eventuali ulteriori prescrizioni poste dalla stessa autorità amministrativa che siano rispettose dei canoni della prevedibilità, dell’adeguatezza e della proporzionalità (Consiglio di Stato, VI, 4 agosto 2021, n. 5742; IV, 26 luglio 2021, n. 5542; IV, 7 settembre 2020, n. 5372; IV, 1° aprile 2020, n. 2195).
L’assunzione volontaria dell’obbligo di caratterizzazione o di bonifica da parte del proprietario interessato pertanto impone allo stesso di portare a termine tale incombenza, senza potervisi sottrarre, ma gli consente tuttavia di rivalersi nei confronti del responsabile dell’inquinamento per le spese sostenute (cfr. Consiglio di Stato, IV, 26 luglio 2021, n. 5542), e non esclude né il potere/dovere dell’Amministrazione di individuare il responsabile dell’inquinamento, né, a fortiori, elide il dovere di quest’ultimo di porre rimedio all’inquinamento stesso (Consiglio di Stato, VI, 4 agosto 2021, n. 5742; IV, 1° aprile 2020, n. 2195).

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 156 del 24 gennaio 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri