Il TAR Brescia precisa che quando l'Amministrazione, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, decide di autovincolarsi, stabilendo le regole poste a presidio del futuro espletamento di una determinata potestà, la stessa è tenuta all'osservanza di quelle prescrizioni. Si tratta di una garanzia che, nelle procedure di gara, è finalizzata alla par condicio tra concorrenti perché permette agli stessi di <<conoscere in via anticipata i criteri valutativi e decisionali della commissione valutatrice, in un contesto in cui le regole di partecipazione sono chiare e predefinite>> mettendo, così, <<in condizione i concorrenti di competere lealmente su quei criteri, con relativa prevedibilità degli esiti>> (Consiglio di Stato sez. III, 20.04.2021, n.3180). Ne consegue che gli eventuali vantaggi che un’amministrazione potrebbe ricavare da un’offerta non possono essere disgiunti dal necessario rispetto della par condicio tra gli operatori e dalle preminenti esigenze di certezza connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali di selezione dei partecipanti che impongono, quindi, di interpretare le clausole del bando di gara in modo da evitare che una loro lettura distorta mini alla radice il menzionato principio fondamentale (ex multis Consiglio di Stato sez. III, 20.04.2021, n.3180).

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 52 del 19 gennaio 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.