Il TAR Milano affronta la questione dell’ammissibilità del permesso di costruire condizionato e osserva:
<<Secondo la tesi dei ricorrenti il titolo edilizio doveva essere rilasciato, con l’introduzione di alcune condizioni: i motivi di rigetto indicati nel preavviso ex art. 10 bis L. 241/90 potevano essere “tradotti” in prescrizioni da seguire nella fase esecutiva.
A sostegno di tale tesi, viene richiamato l’orientamento secondo cui è ammissibile inserire nel titolo edilizio, in via generale ed in mancanza di specifiche disposizioni di legge contrarie, condizioni di diversa natura, quali prescrizioni a tutela sia dell'ambiente, sia del tessuto e del decoro abitativo.
Secondo l’orientamento invocato dai ricorrenti, il Comune, ove sussistano speciali circostanze, ben può imporre prescrizioni purché esse non contrastino con la natura e la tipicità del provvedimento, non siano tali da snaturare l'atto (negandone la funzione) o impongano sacrifici ingiustificabili, sproporzionati o immotivati.
Ciò in quanto tali clausole, che esattamente sono dette "prescrizioni", semplificano la procedura, giacché senza di esse occorrerebbe respingere l'istanza del privato (spiegando i punti del progetto che devono essere rivisti), ripresentare il progetto e, poi, riapprovare il progetto emendato (in tal senso Tar Lombardia, Brescia, sez. I n. 232/2010; Tar Piemonte sez. I n. 617/2013; Tar Trento n. 204/2011 e Consiglio di Stato sez. VI, n. 6327/2018).
In tal modo viene semplificato l'iter procedimentale perché, esonerando la P.A. dal compito di rigettare l'istanza, è sufficiente indicare soltanto quei punti del progetto da rivedere in corso d'opera e così condizionarne il rilascio.
In senso opposto si colloca l’orientamento secondo cui il permesso di costruire non può essere subordinato a una condizione di efficacia: "in via di principio, e fatti salvi i casi espressamente stabiliti dalla legge, una condizione, sia essa sospensiva o risolutiva, non può essere apposta ad una concessione edilizia, stante la natura di accertamento costitutivo a carattere non negoziale del provvedimento; ne consegue che, a parte tali limitazioni, la concessione edilizia, una volta riscontratane la conformità alla vigente disciplina urbanistica, deve essere rilasciata dal comune senza condizioni che non siano espressamente previste da una norma di legge" (Cons. Stato, sez. V, n. 1702/2001, sez. IV, n. 1891/2014, Cons. Stato, sez. IV, n. 2366/2018 n. 2366 e (T.A.R. Napoli, sez. III, n. 4992/2020).
Nel caso in esame, secondo i ricorrenti, l’Amministrazione avrebbe potuto rilasciare il titolo edilizio, condizionando il rilascio all’esecuzione di tutte le prescrizioni indicate nel preavviso di diniego, cui gli interessati non hanno adempiuto.
Osserva tuttavia il Collegio che in alcuni casi i motivi di rigetto contengono semplici richieste di integrazioni alla documentazione presentata, che poteva essere comunque depositata anche al momento del rilascio del titolo (ad esempio la firma digitale sul progetto, ovvero la ripresentazione della copia cartacea di cortesia).
Tuttavia altre richieste, a cui i proprietari non hanno ottemperato, attengono a presupposti necessari per il rilascio del titolo richiesti dalla normativa di settore, la cui assenza preclude in radice il rilascio del titolo edilizio, atteso che l’Amministrazione ha il compito di accertare il rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche.
E’ poi dirimente, nel caso in esame, la circostanza che sia stata rilevata la violazione delle disposizioni in materia di distanza, per cui l’Amministrazione non avrebbe potuto rilasciare il titolo “imponendo” una modifica del progetto, ovvero modificando motu proprio il progetto presentato, a fronte tra l’altro della relazione presentata dal progettista, in data …., in cui si ribadiva che la scala esterna e la copertura sul lato di via … erano conformi al P.G.T. e, pertanto, non dovevano essere modificate.
Il motivo va quindi respinto.>>

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 251 del 3 febbraio 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri