Il TAR Milano accoglie un ricorso della Città metropolitana e annulla il PGT di un Comune nella parte in cui non si è conformato al PTCP nella definizione delle aree agricole strategiche.
Il TAR osserva al riguardo che
<<la disposizione di cui all'art. 15, comma 4, della L.R. n. 12/2005, come modificata dalla L.R. n. 4/2008, esordisce affermando che "Il PTCP, acquisite le proposte dei comuni, definisce ... gli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico".
Dalla chiara formulazione della norma si evince, da un lato, che la definizione degli ambiti in questione spetta al PTCP, del quale costituisce contenuto obbligatorio, dall'altro lato che alla scelta sono chiamati a concorrere i Comuni, in ragione della loro competenza primaria, espressamente riconosciuta dall'art. 118 della Costituzione, nell'esercizio delle funzioni amministrative, ivi comprese quelle in materia di governo del territorio. Pertanto, nella definizione ad opera della Provincia degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, al coinvolgimento dei Comuni va assicurato un valore sostanziale, anche se le proposte dei Comuni non rivestono carattere vincolante.
3.4 Ne consegue che in fase di adozione del PTCP spetta ai Comuni solo un potere di proporre modifiche alle aree strategiche proposte dalla Provincia, facoltà di cui nel caso di specie il Comune non si è avvalso e che, se ha approvato il PGT nelle more dell’approvazione del PTCP, deve effettuare una modifica al PGT dopo l’approvazione del PTCP per conformarvisi>>.
TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 414 del 21 febbraio 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.