Il TAR Brescia, a fronte di un motivo con il quale si censura la mancata valutazione della c.d. alternativa zero in materia di VIA per un impianto di produzione di calcestruzzo, conglomerato bituminoso e di fresato d’asfalto con recupero di rifiuti, osserva che nel caso di valutazione di fatti omissivi, genus a cui appartiene l’alternativa zero, la valutazione non può che avvenire considerando non tanto le conseguenze della inerzia, quanto le conseguenze del fatto opposto ossia, nel caso di specie, dell’attività antropica da autorizzare, ponendo così in luce pro e contro dell’azione e, di riflesso, della non azione; analizzare le conseguenze derivanti dall’attività antropica ponendole a confronto con lo status quo ante equivale, pertanto, a prendere in considerazione l’alternativa zero.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 146 del 16 febbraio 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.