Il TAR Milano osserva che:
<<Per costante indirizzo giurisprudenziale, le distanze vanno misurate dalle sporgenze estreme dei fabbricati, dalle quali vanno escluse solo le parti ornamentali, di rifinitura ed accessori di limitata entità e i cosiddetti aggetti o sporti (cornicioni, lesene, mensole, grondaie e simili) che sono irrilevanti ai fini della determinazione dei distacchi. Non sono computabili nel calcolo della distanza fra edifici gli sporti, le parti che hanno funzione ornamentale e decorativa (ad es. le mensole, le lesene, i risalti verticali), le canalizzazioni di gronde e i loro sostegni, gli aggetti, gli elementi di ridotte dimensioni e gli altri manufatti di minima entità (Tar Roma, (Lazio) sez. II, n. 2763 del 5.3.2021; Consiglio di Stato sez. VI, n.521 del 18.1.2021.
Viene altresì precisato che sono rilevanti, anche in virtù del fatto che essi costituiscono "costruzione" le parti aggettanti (quali scale, terrazze e corpi avanzati) anche se non corrispondenti a volumi abitativi coperti, ma che estendono ed ampliano (in superficie e in volume) la consistenza del fabbricato (ex multis Consiglio di Stato sez. VI, n. 6613 del 4.10.2021).>>
TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 251 del 3 febbraio 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri