Il TAR Brescia,
  • dopo aver premesso che: <<L’art. 16 comma 3 della legge 1150/1942 prevede che sui piani particolareggiati riguardanti zone sottoposte a vincolo paesistico sia acquisito il parere della Soprintendenza. Essendo identico l’interesse pubblico tutelato, la norma è applicabile a qualsiasi piano attuativo, indipendentemente dalla qualificazione formale e dall’autorità competente all’approvazione>>;
  • precisa che: <<In ogni caso, il potere della Soprintendenza può essere consumato solo dalla Soprintendenza, rendendo oppure omettendo di rendere il parere richiesto. Se il parere non viene richiesto, non si determina automaticamente l’illegittimità del piano attuativo, ma più semplicemente la concentrazione dell’intera funzione di controllo sui provvedimenti a valle, ossia sui titoli edilizi. Se dunque la Soprintendenza non è stata coinvolta in precedenza, può svolgere, in relazione ai singoli titoli edilizi, anche le valutazioni sulle scelte pianificatorie che non sia stata messa in condizione di formulare nei confronti del piano attuativo. Per questa ragione, non è necessario annullare il piano attuativo allo scopo di recuperare il parere della Soprintendenza. Il mancato coinvolgimento della Soprintendenza rende infatti inopponibile alla stessa il piano attuativo, e impedisce il consolidamento delle aspettative dei lottizzanti (v. TAR Brescia Sez. II 8 maggio 2013 n. 443)>>.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 150 del 12 febbraio 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.