Il TAR Milano, con riferimento ad una clausola di estensione, in virtù della quale viene richiesto ai concorrenti di approntare beni, servizi o lavori ulteriori, rispetto a quelli espressamente richiesti dalla lex specialis, precisa che:
<<La giurisprudenza condivisa dal Collegio ha chiarito che una clausola estensiva, come quella in questione, intanto possa essere ammessa, in quanto soddisfi i requisiti in primis di determinatezza prescritti per i soggetti e l’oggetto della procedura cui essa accede (cfr. C.d.S., Sez. V, n. 663/2014). L’appalto oggetto di estensione non viene sottratto al confronto concorrenziale a valle, ma costituisce l’oggetto, a monte, del confronto tra le imprese partecipanti alla gara, poiché queste, nel prendere parte a una gara che preveda la c.d. clausola di estensione, sanno e accettano che potrebbe esser loro richiesto di approntare beni, servizi o lavori ulteriori, rispetto a quelli espressamente richiesti dalla lex specialis, purché determinati o determinabili a priori, al momento dell’offerta, secondo requisiti né irragionevoli, né arbitrari, tanto sul piano soggettivo – per caratteristiche e numero delle amministrazioni eventualmente richiedenti - che su quello oggettivo - per natura, tipologia e quantità dei beni o delle prestazioni aggiuntive eventualmente richieste entro un limite massimo (cfr. C.d.S., Sez. III, n. 442/2016)>>.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 545 del 1 marzo 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.