Secondo il TAR Milano <<l’incompletezza del D.G.U.E. non comporta l’esclusione dalla gara e può essere sanata tramite soccorso istruttorio, non avendo alcun riflesso sugli elementi essenziali dell’offerta (cfr. Consiglio di Stato, V, 2 settembre 2019, n. 6066; VI, 9 aprile 2019, n. 2344). Perfino il mancato inserimento del D.G.U.E. (del progettista incaricato) nella busta contenente la documentazione amministrativa, previsto a pena di esclusione dal disciplinare di gara, è stato ritenuto non lesivo della par condicio dei concorrenti, non potendo tale omissione essere equiparata a carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa: difatti, «il soccorso istruttorio, ben al di là delle mere operazioni di formale completamento o chiarimento cui aveva riguardo l’art. 46 del d.lgs. n. 163 del 2006, può riguardare le carenze di “qualsiasi elemento formale della domanda”, ossia la mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità, quand’anche di tipo “essenziale”, purché non involgente l’offerta economica o tecnica in sé considerata (Cons. Giust. Amm. 5 novembre 2018, n. 701, Cons. Stato, III 14 gennaio 2019 n. 348). (…) Tale applicazione ha infatti consentito, in sede di soccorso istruttorio, di sanare un’omissione documentale che si è rivelata formale, in quanto relativa a requisiti di cui non è contestata l’effettiva presenza al momento di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta» (T.A.R. Marche, 18 novembre 2019, n. 703)>>.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 616 del 8 marzo 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.