In materia di demanio stradale, il TAR Brescia richiama l’orientamento giurisprudenziale <<secondo cui il riconoscimento della proprietà pubblica di una strada deve avvenire mediante un atto idoneo a trasferire il dominio e a destinare la stessa all’uso pubblico (Cons. Stato. Sez. V, 18/03/2019, n. 1727; negli stessi termini Cons. Stato. Sez. V, 02/10/2018 n. 5643), non essendo peraltro sufficiente a tal fine che la strada stessa sia eventualmente destinata all’uso pubblico. “È poi elemento ormai acquisito (ex multis, Cons. Stato, V, 7 dicembre 2010, n. 8624) che la semplice indicazione di una strada nell’elenco delle strade comunali (o vicinali) non risulta dirimente, considerato che tali elenchi hanno natura meramente dichiarativa, e non costitutiva, per cui detta inclusione non è di per sé sufficiente a comprovare la natura pubblica o privata di una strada” (Cons. Stato, Sez. V, 31/08/2017, n. 4141)>>.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 136 del 8 febbraio 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.