Il TAR Brescia ricorda che <<Secondo consolidati principi giurisprudenziali, è onere del soggetto interessato alla sanatoria dell'abuso edilizio dare prova della c.d. doppia conformità urbanistica dell'opera da sanare, sia con riferimento al momento della realizzazione della stessa, che al momento della presentazione della relativa istanza di sanatoria, così come previsto dall'art. 36, d.P.R. n. 380/2001 (T.A.R. Brescia, sez. II, 07/11/2019, n. 963; T.A.R. Napoli, sez. III, 05/03/2020, n. 1018); ciò in quanto la prova circa l'epoca di realizzazione delle opere edilizie e la relativa consistenza è nella disponibilità dell'interessato e non della P.A., dato che solo l'interessato può fornire gli inconfutabili atti, documenti o gli elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell'addotta sanabilità del manufatto, dovendosi in ogni caso fare applicazione del principio processualcivilistico in base al quale la ripartizione dell'onere della prova va effettuata secondo il principio della vicinanza della prova; sull’amministrazione, in caso di accoglimento dell’istanza, incombe l’onere di fornire una puntuale motivazione circa l’esistenza del requisito della doppia conformità, e ciò allo scopo di tutelare la collettività e gli eventuali controinteressati rispetto alla determinazione di sanare un abuso edilizio (T.A.R. Napoli, sez. III, 14/03/2015, n. 1561)>>.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 197 del 1 marzo 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.