Il TAR Brescia,
- dopo aver premesso che: <<L’art. 21, comma 1, lett. b) della l.r. n. 86/83 prevede che “l’Ente gestore del Parco esprime parere nei casi previsti dalla legge agli organi della Regione ed agli Enti locali su provvedimenti che riguardino il territorio del parco”. Il comma 4 della stessa norma precisa che “I pareri di cui alla lettera b) del precedente primo comma sono obbligatori, a far tempo dalla data di costituzione degli organi dell'ente gestore, in ordine a: … b) piani urbanistici generali e relative varianti, nonché piani attuativi soggetti alla approvazione regionale”>>;
- conclude nel senso che: <<In forza di tali disposizioni, il parere dell’Ente Parco è pertanto “obbligatorio” nel caso di “piani urbanistici generali e relative varianti”, il che significa che esso deve necessariamente essere richiesto, a pena di illegittimità dello strumento urbanistico generale nelle parti interferenti con le previsioni pianificatorie contenute nel Piano del Parco>>.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 232 del 9 marzo 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.