In materia di collegamento sostanziale tra imprese e di unico centro decisionale, il TAR Milano osserva che <<per giurisprudenza pacifica, ai fini dell'individuazione del collegamento sostanziale tra imprese di cui all'art. 80, c. 5, lett. m), D.Lgs. n. 50/2016, i relativi indizi devono essere valutati nel loro insieme per riscontrare i requisiti di gravità, precisione e concordanza idonei a legittimare la sanzione, e che la valutazione operata dalla stazione appaltante, circa l'unicità del centro decisionale, postula semplicemente l'astratta idoneità a determinare un concordamento delle offerte, non essendo necessario che l'alterazione del confronto concorrenziale si sia effettivamente realizzata nel caso concreto, essendo quella delineata dal legislatore una fattispecie di pericolo (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 21.5.2020, n. 5398, C.S., Sez. V, 15.4.2020 n. 2426)>>.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 517 del 25 febbraio 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.