Il Consiglio di Stato precisa che l’art. 83, comma 8, del codice degli appalti si riferisce alle “prescrizioni” a pena di esclusione che le stazioni appaltanti possono inserire nei bandi di gara, ma che non possono essere ulteriori a quelle previste dal codice e dalle altre leggi a pena di nullità, ma che sono ben diverse dai “requisiti” della fornitura; pertanto, deve essere esclusa dalla gara un’impresa che abbia offerto un prodotto privo dei requisiti minimi di carattere tecnico richiesti per la partecipazione alla gara.

Consiglio di Stato, Sez. III, n. 5464 del 15 settembre 2020.

La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri