Il TAR Milano respinge un’eccezione con la quale si deduce l’inammissibilità delle impugnazioni incidentali avverso l’ammissione alla gara della ricorrente principale per mancato rispetto dei termini e delle modalità previste dall’art. 120, commi 2 bis e 6 bis, c.p.a. e osserva sul punto quanto segue:
«- l’art. 1, comma 22 lett. a), del d.l. 18 aprile 2019 – introdotto in sede di conversione dalla legge 2019 n. 55, pubblicata nella Gazz. Uff. 17 giugno 2019, n. 140 ed entrata in vigore il 18 giugno 2019 – ha disposto l’abrogazione dei citati commi 2-bis e 6-bis dell’art. 120 cpa, stabilendo, al successivo comma 23, che “le disposizioni di cui al comma 22 si applicano ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”;
- nel caso di specie, il ricorso principale è stato depositato in data 31 luglio 2019 e, pertanto, dopo l’entrata in vigore della norma recante l’abrogazione dell’art. 120, commi 2 bis e 6 bis, le cui disposizioni, di conseguenza, non sono applicabili al giudizio in esame;
- sul punto non è condivisibile la tesi secondo la quale la norma di abrogazione dovrebbe essere interpretata nel senso di tenere ferme le decadenze già maturate, ossia quelle relative ai provvedimenti di esclusione e di ammissione adottati prima dell’entrata in vigore della novella e per i quali sarebbero, in ipotesi, già decorsi i termini di impugnazione previsti dall’abrogato art. 120, comma 2 bis, cpa;
- invero, la norma in esame non reca alcuna indicazione di salvezza delle decadenze già maturate e ciò non può essere oggetto di integrazione interpretativa, poiché il legislatore, nel dettare una norma processuale, ha effettuato una precisa scelta normativa, individuando espressamente la decorrenza dell’abrogazione e, di conseguenza, i giudizi sui quali essa incide e ai quali, pertanto, non sono riferibili le norme dell’abrogato art. 120, commi 2 bis e 6 bis;
- il legislatore non ha preso in esame il tempo di adozione o quello di comunicazione dei provvedimenti di ammissione o di esclusione, ma, per evidenti ragioni di certezza giuridica, il momento in cui ha inizio il giudizio, stabilendo che, se tale momento è anteriore alla data in vigore della legge 2019 n. 55, continuano a trovare applicazione le norme dell’art. 120, commi 2 bis e 6 bis; viceversa, se il giudizio è iniziato dopo, le norme abrogate non trovano applicazione;
- la pendenza della domanda di annullamento e, quindi, l’inizio del processo – secondo la formula utilizzata dal comma 23 dell’art. 1 del d.l. 18 aprile 2019, come modificato in sede di conversione – si verifica, stante la struttura impugnatoria del giudizio di cui si tratta, nel momento in cui il ricorso è depositato, poiché solo in questo momento la domanda risulta proposta davanti al giudice;
- viceversa, non rileva la semplice notificazione del ricorso, che non vale ad incardinare il giudizio dinanzi al giudice amministrativo;
- ne deriva che nel caso in esame non trovano applicazione le disposizioni dell’abrogato art. 120, commi 2 bis e 6 bis, con conseguente infondatezza dell’eccezione in esame».

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 1879, 1880 e 1881 del 12 ottobre 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.