Il TAR Milano, dopo aver accertato che il ricorso è stato notificato all’amministrazione statale nella sede propria e non presso gli uffici dell’Avvocatura distrettuale dello Stato e che la notifica nulla non è stata sanata, non essendosi costituita in giudizio l’amministrazione intimata, dichiara l’inammissibilità del ricorso e precisa quanto segue:
«l’art. 44, comma quarto, c.p.a. attualmente vigente consente di disporre la rinnovazione della notifica nulla soltanto qualora “l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante”;
detto presupposto certamente non si verifica nel caso in esame, tenuto conto dell’errore in cui è incorsa la parte ricorrente (cfr. TAR Lazio, sez. III, 3 novembre 2010 n. 33139);
il Collegio non ignora che la quinta sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza del 20 aprile 2020, n. 2489, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 44, comma 4, del codice del processo amministrativo, limitatamente alle parole “se ritiene che l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante”, in relazione agli articoli 3, 24, 76, 111, 113 e 117, comma 1, della Costituzione, con riferimento all’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo;
il Collegio ritiene tuttavia di non dover sospendere il presente giudizio in attesa della conclusione del giudizio incidentale di legittimità costituzionale, in quanto giudica manifestamene infondata la questione;
la specialità della disciplina contenuta nell’articolo 44, comma 4, del codice del processo amministrativo preclude, ai sensi dell’articolo 39, comma 1, l’applicazione al giudizio amministrativo della disciplina di segno contrario che l’articolo 291, comma 1, del codice di procedura civile prevede per la sanatoria della notificazione nulla nel processo civile;
la Corte costituzionale, con la sentenza del 31 gennaio 2014, n. 18, ha già affermato che l’articolo 291, comma 1, del codice di procedura civile, in base al quale il giudice è in ogni caso tenuto a fissare all’attore un termine perentorio per la rinnovazione della citazione, la quale, ove successivamente perfezionatasi per il destinatario, determina la sanatoria con efficacia ex tunc della notificazione nulla, non è espressione di un principio generale del processo civile e non è ontologicamente compatibile con la peculiare struttura del processo amministrativo, la cui snellezza giustifica in capo al ricorrente la previsione di un onere di diligenza più elevato nella notificazione dell’atto introduttivo (Consiglio di Stato, sez. III, 28 novembre 2018, n. 6744; 24 settembre 2018, n. 5503);
il Collegio ritiene che l’articolo 11 del r.d. 1611 del 1933 non sanzioni con la nullità una violazione meramente formale, in quanto l’effettività della tutela delle situazioni soggettive dedotte in giudizio, che si concretizza nella possibilità di accedere al merito senza filtri preventivi, deve essere contemperata con le esigenze di speditezza, di certezza e di stabilità dell’azione amministrativa, le quali trovano un ragionevole punto di equilibrio nell’autoresponsabilità del soggetto che invoca tutela;
anche il rimedio della rimessione in termini, ora disciplinato dall’art. 37 c.p.a., presuppone il riconoscimento di un errore scusabile, cui è equiparabile l’esistenza di gravi impedimenti di fatto, da considerare applicazione settoriale processuale del generale principio giuridico ad impossibilia nemo tenetur (cfr., Consiglio di Stato sez. IV, 17 ottobre 2012, n. 5342);
ai fini della configurabilità dell’errore scusabile, che consente la remissione in termini per la proposizione del ricorso giurisdizionale, è tuttavia necessario che l’errore abbia origine da incertezze o difficoltà di interpretazione delle norme ovvero della novità della questione da decidere, ovvero ancora da oscillazioni giurisprudenziali, presupposti questi non ricorrenti nella fattispecie, stante la chiarezza del quadro normativo di riferimento che risulta di agevole comprensione ed interpretazione;
nel processo amministrativo, in base al combinato disposto degli articoli 39, comma 2, e 41, comma 3, del codice del processo amministrativo e dell’articolo 11, commi 1 e 3, del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, così come modificato dall’articolo 1, comma 1, della legge 25 marzo 1958, n. 260, tutti gli atti devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato, a pena di nullità, presso l’ufficio ovvero all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Avvocatura dello Stato del distretto in cui ha sede l’Autorità giudiziaria adita».

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 1728 del 30 settembre 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri