Secondo il TAR Milano, il principio del ne bis in idem è pienamente applicabile al processo dinanzi al Giudice Amministrativo in virtù del rinvio esterno contenuto nell'art. 39, comma 1, c.p.a. e non osta all’operatività dell’effetto preclusivo la circostanza che la prima decisione non sia passata in giudicato.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1784 del 12 ottobre 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.