Ricorda il TAR Milano che «La giurisprudenza (Cons. St., Ad. Plen., 18.5.2018, n. 8; da ultimo TAR Trento, 29/09/2020 n. 166) ha chiarito che ai sensi dell’art. 41 comma 2, c.p.a., in caso di impugnazione di una gara di appalto svolta in forma aggregata da un soggetto per conto e nell’interesse anche di altri enti, il ricorso deve essere notificato esclusivamente alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato».

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1972 del 21 ottobre 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri