Secondo il TAR Brescia «Il riconoscimento della natura di diritto pubblico degli accordi di programma comporta che l’iter di formazione e costituzione dell’accordo di programma sia riconducibile all’idealtipo del procedimento amministrativo (pur se speciale e fortemente tipizzato), la cui rigidità è parzialmente attenuata dalle previsioni della legge regionale della Lombardia n. 55/1986, secondo cui l’accordo risulta finalizzato alla “attuazione di piani e progetti di intervento che richiedono l’iniziativa integrata e coordinata delle Regioni, degli enti locali, di altre amministrazioni e soggetti anche privati”.
Ciò, però, non può significare che il legislatore regionale (prevedendo la partecipazione di soggetti privati nella fase di formazione degli accordi in questione) abbia voluto adombrare la natura eminentemente pubblicistica di fonti normative subprimarie degli accordi in parola. Anche alla luce di tale normativa locale, infatti, i privati legittimati all’intervento non assumono la qualifica di “parti” del procedimento organizzatorio riservata, invece, esclusivamente, ai soggetti pubblici.
Questi ultimi rimangono, anche nel corso delle trattative e dopo la conclusione dell’accordo, titolari della potestà pubblica e del connesso potere di adottare tutti gli atti ritenuti idonei a soddisfare l’interesse pubblico perseguito. La funzione pubblica dell’ente sottoscrittore rimane, dunque, preminente e consente allo stesso di rivalutare le proprie scelte, anche, in ipotesi, dopo la conclusione dell’accordo di programma».

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 700 del 14 ottobre 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.