Il TAR Milano afferma che «Secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale dal quale il Collegio non ha motivo per discostarsi, la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata, nelle notifiche effettuate a mezzo posta, è richiesta dalla legge in funzione della prova dell'intervenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio; l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione. In difetto di produzione e in mancanza di costituzione della parte intimata, il ricorso è inammissibile non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 2 maggio 2016, n. 1678; id, sez. IV, 22 dicembre 2009, n. 8627; T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 19 maggio 2020, n. 906; T.A.R. Sicilia Palermo, sez. III, 21 giugno 2019, n. 1669).
La stessa giurisprudenza ha peraltro chiarito che, nell'ipotesi di omessa produzione, all'udienza di discussione, dell'avviso di ricevimento idoneo a comprovare il perfezionamento della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ., non può essere accolta l'istanza di mero rinvio, formulata dalla parte ricorrente al fine di provvedere a tale deposito, poiché il differimento d'udienza si porrebbe in manifesta contraddizione con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo stabilito dall'art. 111 Cost., salva la possibilità di concedere la rimessione in termini alla parte che ne faccia richiesta purché questa dimostri “che l'omessa produzione dell'avviso di ricevimento non gli è addebitabile in alcun modo e che è conseguenza di un fatto incolpevole al di fuori della sua sfera di controllo, in tal modo correttamente temperandosi le esigenze del diritto di difesa (ex art. 24 Cost.) e del giusto processo (ex art. 111 Cost.)”. (cfr. Cass. Civ., S.U., 14 gennaio 2008, n. 627; id., sez. III, 28 aprile 2011, n. 95453; T.A.R. Calabria Catanzaro, sent. n. 906 del 2020 cit.)».

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1781 del 2 ottobre 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.