Il TAR Milano, quanto al concetto di piena conoscenza dell'atto lesivo, precisa che: «lo stesso non deve essere inteso quale conoscenza piena ed integrale dei provvedimenti che si intende impugnare. Ciò che è invece sufficiente ad integrare il concetto di piena conoscenza - il verificarsi della quale determina il dies a quo per il computo del termine decadenziale per la proposizione del ricorso giurisdizionale - è la percezione dell'esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendano evidente la lesività per la sfera giuridica del potenziale ricorrente, in modo da rendere percepibile l'attualità dell'interesse ad agire contro di esso (T.A.R. Aosta, sez. I 13/11/2014, n. 76)» (nella fattispecie, sulla base dei documenti prodotti, risultava che i competenti uffici della Regione avevano trasmesso via mail la deliberazione impugnata agli enti locali e alle associazioni di categoria, tra cui anche al Consorzio ricorrente, e inoltre la Regione aveva prodotto diversi articoli di testate giornalistiche locali che recavano interviste al Presidente del Consorzio ricorrente che appariva pienamente edotto del contenuto della deliberazione e che aveva apertamente contestato per l’asserita lesività; dette circostanze hanno integrato, per il TAR, la conoscenza idonea a far decorrere il termine di impugnativa).


TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 1724 del 29 settembre 2020.


La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.