Il TAR Milano aderisce all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale «l’azione di condanna atipica, ossia finalizzata ad ottenere dall’Amministrazione il rilascio di un provvedimento – che si distingue nettamente dalla condanna di tipo pecuniario – deve essere dichiarata inammissibile allorquando non sia stata proposta contestualmente ad un’azione di annullamento, né ad un’azione avverso il silenzio (cfr. art. 34, comma 1, lett. c, secondo periodo, cod. proc. amm.; Consiglio di Stato, IV, 2 febbraio 2017, n. 444; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 8 gennaio 2019, n. 36; 22 gennaio 2018, n. 174; 31 gennaio 2017, n. 235)».

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1643 del 4 settembre 2020.

La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.