Il TAR Milano precisa che «in base all’orientamento maggioritario della giurisprudenza, non vi è interesse attuale e concreto all’impugnazione dinanzi al giudice amministrativo del parere del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di liquidazione del compenso per prestazioni professionali rese, richiesto dall’avvocato ai fini della proposizione di una procedura monitoria, atteso che tale parere ha la sola funzione di precostituire la prova scritta necessaria per la proposizione di tale procedura e non è vincolante per il giudice civile (cfr. T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 10 aprile 2019, n. 782; T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 7 marzo 2018, n. 580; T.A.R. Toscana, sez. II, 5 luglio, 2012, n. 1268)».

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 1626 del 1° settembre 2020.

La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.