Il TAR Brescia precisa che la circostanza che «il vincolo preordinato all’esproprio sia decaduto ex lege non comporta la decadenza anche delle fasce di rispetto stradali connesse alla realizzazione dell’opera; e ciò in quanto, secondo consolidati principi giurisprudenziali, le fasce di rispetto stradali hanno natura di vincoli di carattere conformativo, e non espropriativo (T.A.R. Catania, sez. I , 22/10/2015, n. 2458; T.A.R. , Salerno, sez. II, 13/06/2013, n. 1276; T.A.R. Palermo, sez. III, 24/05/2013, n. 1167; T.A.R. Lecce, sez. I, 24/09/2009, n. 2156; T.A.R. Firenze, sez. III , 20/12/2012, n. 2110), e come tali non sono soggetti a decadenza ex lege per effetto del decorso del termine quinquennale di cui all’art. 9 d.p.r. 327/2001, ma conservano la propria efficacia a tempo indeterminato, fino all’intervento di una nuova pianificazione urbanistica (Cons. Stato, Sez. IV, 18 maggio 2018, n. 3002; Consiglio di Stato, sez. IV, 12/04/2017, n. 1700; T.A.R. Napoli, sez. II, 27/12/2019, n. 6149; T.A.R. Torino, sez. II, 29/08/2014, n. 1457; T.A.R. Milano , sez. II , 30/11/2007, n. 6532)».

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 657 del 24 settembre 2020.

La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.