Il TAR Milano precisa che "è inammissibile la notifica al controinteressato del ricorso, in modo diretto o a mezzo del servizio postale, presso l'ufficio pubblico dove presta servizio … non a mani proprie, ma con consegna dell'atto ad altra persona, anche addetta all'ufficio stesso, atteso che la possibilità prevista dall'art. 139, comma 2, c.p.c. di procedere alla notifica a mani di persona addetta all'ufficio si riferisce esclusivamente agli uffici dove l'interessato tratta i propri affari e non anche quello presso il quale il dipendente pubblico controinteressato presti lavoro subordinato (ex plurimis Consiglio di Stato sez. IV, 15 giugno 2016, n.2638).

Tali principi sono applicabili anche ove la notifica avvenga tramite invio alla casella di posta certificata dell'ufficio pubblico dove il controinteressato presta servizio, stante l'equivalenza dei mezzi di notificazione legislativamente prevista.

Non sussistono le condizioni per la concessione del beneficio dell'errore scusabile previsto dall'art. 37 c.p.a.: è infatti principio consolidato che tale istituto rivesta carattere eccezionale (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., nn. 33 del 2014, 32 del 2012, 10 del 2011, 3 del 2010), nella misura in cui si risolve in una deroga al principio fondamentale di perentorietà dei termini processuali, ed è soggetto a regole di stretta interpretazione, poiché i termini processuali sono stabiliti dal legislatore per ragioni di interesse generale e hanno applicazione oggettiva. In definitiva, i presupposti per la concessione dell'errore scusabile sono individuabili esclusivamente nell'oscurità del quadro normativo, nelle oscillazioni della giurisprudenza, in comportamenti ambigui dell'Amministrazione, nell'ordine del giudice di compiere un determinato adempimento processuale in violazione dei termini effettivamente previsti dalla legge, nel caso fortuito e nella forza maggiore, tutte circostanze che non ricorrono nel caso di specie e che comunque neppure sono state allegate".

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 1700 del 25 settembre 2020.

La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.