Il TAR Brescia, preso atto che l’appalto in esame ha natura di appalto misto, di lavori e di servizi, e la struttura dei raggruppamenti temporanei è verticale in relazione ai lavori specialistici, che riguardano categorie scorporabili, e orizzontale per i lavori non specialistici e per i servizi, precisa:

«(b) la circostanza che i lavori non specialistici e i servizi siano riuniti in uno stesso insieme, rendendo per questa parte orizzontali i raggruppamenti temporanei, non consente di applicare ai requisiti di capacità professionale il criterio della prevalenza giuridica della componente economicamente più importante, nello specifico quella dei lavori;

(c) l’art. 28 comma 1, ultimo periodo, del Dlgs. 50/2016 richiede infatti per le gare relative ad appalti misti il possesso dei “requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal presente codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto”. Pertanto, i requisiti di qualificazione necessari per i lavori si combinano con i requisiti necessari per i servizi, nel senso che ogni requisito rimane invariato, ma si applica solo all’attività per cui è stato originariamente previsto dalla legge. I requisiti propri dell’attività prevalente non si estendono alle altre attività dell’appalto, e non si sostituiscono ai requisiti previsti per queste ultime (v. CS Sez. V 13 luglio 2020 n. 4501);

(d) ne consegue che per i raggruppamenti temporanei orizzontali solo la componente lavori è sottoposta alle quote minime di qualificazione di cui all’art. 92 comma 2 del DPR 207/2010;

(e) per i servizi, come per le forniture, non vi è una disciplina di legge che fissi quote di qualificazione minime all’interno dei raggruppamenti temporanei, né una disciplina di legge che imponga la corrispondenza tra la quota di qualificazione di ciascuna impresa e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza (v. CS Sez. V 21 agosto 2020 n. 5164; CS Sez. V 2 dicembre 2019 n. 8249). È dunque rimessa alla lex specialis l’alternativa tra la fissazione di quote minime per le singole imprese e il cumulo delle qualificazioni a livello di raggruppamento temporaneo;».

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 656 del 22 settembre 2020.

La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.