Il TAR Brescia afferma l’illegittimità del procedimento di VAS correlato alla redazione di un P.G.T., con conseguente illegittimità derivata di quest’ultimo, per violazione della direttiva 2001/42/CE, degli artt. 5 e 7 commi 6 e 7 del d. lgs. n. 152 del 2006 e dell’art. 4 della l.r. n. 12/2005; ciò in quanto l’Autorità “procedente” e l’Autorità “competente” per la VAS sono state individuate all’interno della stessa amministrazione comunale nelle persone di due funzionari dello stesso Ufficio Tecnico, il primo dei quali superiore gerarchico del secondo e osserva al riguardo quanto segue:

«2. È noto che il d. lgs. n. 152/2006 (artt. 7 e ss.) e la l.r. Lombardia n. 12/2005 (art. 4) ripartiscono le competenze in materia di valutazione ambientale strategica, e cioè di valutazione degli effetti provocati sull’ambiente da determinati piani e programmi, tra l’autorità “competente” e l’autorità “procedente”: è autorità “competente” la pubblica amministrazione cui compete “l'elaborazione del parere motivato [di impatto ambientale], nel caso di valutazione di piani e programmi” (art. 5 comma 1 lett. p) d. lgs. 152/2006); è autorità “procedente” la pubblica amministrazione “che elabora il piano, programma” soggetto a valutazione di impatto ambientale, ovvero quella “che recepisce, adotta o approva il piano, programma” (art. 5 comma lett. q) d. lgs. 152/2006).

Tra i requisiti dell’autorità “competente”, l’art. comma 3-ter della l.r. Lombardia n. 12/2005 individua, in particolare, quello della “separazione rispetto all'autorità procedente” e quello del possesso di un “adeguato grado di autonomia”, pur prevedendo, peraltro, che la medesima autorità è “individuata prioritariamente all'interno dell'ente di cui al comma 3-bis”, cioè all’interno dell’autorità “procedente”.

3. Sulla scorta di tali disposizioni, è orientamento giurisprudenziale consolidato quello secondo cui “L'autorità competente alla v.a.s. non deve essere necessariamente individuata in una p.a. diversa da quella avente qualità di autorità procedente, anche nel caso in cui quest'ultima consista in un ente locale di ridotte dimensioni con un limitato numero di funzionari a disposizione” (Consiglio di Stato, sez. IV, 17/09/2012, n. 4926; T.A.R. Brescia, sez. I, 12/01/2016, n. 24; T.A.R. Milano, sez. II, 05/03/2019, n. 461), e ciò in quanto le funzioni delle due autorità non sono in rapporto di contrapposizione o di controllo; la distinzione ha invece la finalità di assicurare che, attraverso la collaborazione o lo scambio di informazioni, entrino nella valutazione ambientale tutti gli apporti tecnici necessari.

4. Questa impostazione può ritenersi oggi codificata nel sopra citato art. 4 comma 3 ter, della l. reg. Lombardia n. 12/2005, che prevede “in via prioritaria” la concentrazione delle due autorità nello stesso ente; previsione in cui non si ravvisano profili di contrasto con la normativa nazionale e con le direttive comunitarie, dal momento che la separazione che garantisce l'autonomia dell'autorità competente è quella funzionale, la quale a sua volta deriva dal possesso di una particolare qualificazione tecnico-professionale, che sia esercitabile secondo le regole tecniche della pianificazione, senza interferenze di altra natura.

5. Peraltro, secondo principi giurisprudenziali altrettanto consolidati e già condivisi da questo TAR, “Condizione perché la scelta dell'autorità competente non violi i canoni comunitari è che tra l'autorità competente e l'autorità procedente, anche se appartenenti alla stessa Amministrazione, sussista un adeguato grado di autonomia” (TAR Brescia, sez. I, 12 dicembre 2019, n. 1066; TAR Brescia, sez. I, 27 giugno 2018, n. 625)».

(Nel caso di specie sono stati designati quali autorità competente e autorità procedente in materia di VAS due funzionari incardinati entrambi all'interno dell’Ufficio Tecnico comunale, dei quali l’uno, designato quale autorità competente posto in “rapporto gerarchico di dipendenza” (come da organigramma comunale) rispetto all'altro, designato quale autorità procedente, il che esclude, per il TAR, di per sé la sussistenza dell'adeguato grado di autonomia dell’autorità competente rispetto all'autorità procedente preteso dalla normativa regionale e dalla consolidata giurisprudenza amministrativa quale condizione di legittimità della individuazione delle due autorità in questione all'interno della stessa pubblica amministrazione.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 628 del 1° settembre 2020.

La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.