Il TAR Milano, in  sede di verifica della legittimazione all’impugnazione di un permesso di costruire, precisa che «anche assumendo come sufficiente a radicare la legittimazione del confinante la sussistenza della condizione di vicinitas, la stessa “non deve essere verificata in base al solo dato “fisico” della distanza, poiché tale elemento deve essere in concreto valutato dal Giudice in relazione alla entità ed alla destinazione dell’immobile […] (dovendosi, al contrario, considerare anche le modificazioni di carico urbanistico e le conseguenze sul diritto alla salute e sulle ordinarie esigenze di vita che la nuova costruzione potrà apportare sui soggetti che hanno uno stabile collegamento con la zona interessata)” (Consiglio di Stato, IV, 26 aprile 2018, n. 2529; altresì, IV, 3 maggio 2019, n. 2891; 29 marzo 2019, n. 2100; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 4 dicembre 2019, n. 2294)».


TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1643 del 4 settembre 2020.

La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.