Il TAR Milano rigetta un motivo nella parte in cui contesta la necessità di un piano attuativo esteso ad aree di diversi proprietari in quanto, il piano attuativo è necessario sia in zone non urbanizzate sia in zone parzialmente urbanizzate che sono comunque esposte al rischio di compromissione dei valori urbanistici e nelle quali la pianificazione di dettaglio può conseguire l'effetto di correggere e compensare il disordine edificativo in atto; anche il cambiamento della destinazione di un’area, da produttiva a residenziale, giustifica la previsione di un piano attuativo, essendo necessario realizzare ex novo una infrastrutturazione di servizi idonea alla nuova funzione. Ne consegue che l’estensione del piano attuativo non si modella in relazione ai limiti della singola operazione edilizia bensì delle esigenze della zona, intesa in senso lato; per tali ragioni deve escludersi, per il TAR, che l’obbligo di piano attuativo sia illegittimo solo perché comporta la necessità del proprietario di un solo lotto di coordinarsi con i proprietari viciniori.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 926 del 25 maggio 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.