Secondo il TAR Milano, i limiti imposti dagli atti di pianificazione urbanistica alla libera insediabilità di funzioni in un certo ambito territoriale – nel caso di specie comunque omogenee rispetto a quelle previste nello strumento pianificatorio – devono risultare correlati e proporzionati ad effettive e superiori esigenze legate alla tutela dell’ambiente urbano o alla salvaguardia dell’ordinato assetto del territorio, dovendosi, in caso contrario, reputare che tali limitazioni non siano riconducibili a motivi imperativi di interesse generale e siano, perciò, illegittime.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 980 del 1 giugno 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri