Il TAR Milano precisa che le Riserve Naturali possono adottare misure opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali. Tra queste rientrano le c.d. misure di salvaguardia che sono ricondotte alla previsione di cui all’articolo 6, comma 2, della Direttiva Rete Natura, nella misura in cui espressione del principio di precauzione. Si tratta tuttavia di misure di carattere anticipatorio volte a salvaguardare le possibili conseguenze negative sull’ambiente derivanti da azioni non ancora in corso ma foriere di rischi. Se alla disamina delle previsioni di diritto dell’Unione europea non sembra potersi ritenere ex se preclusa la possibilità di misure consistenti anche in divieti, non può, tuttavia, non notarsi come simili misure debbano seguire ad un’istruttoria puntale e legarsi agli specifici obiettivi di conservazione del sito, così che sono da stimarsi illegittime misure di carattere meramente conservativo nelle more dell’approvazione del nuovo Piano di gestione ma prive delle ragioni per le quali risulti necessario provvedere a simili misure in attesa della pianificazione generale e soprattutto lo scopo che si intende conseguire e l’idoneità delle misure.
TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1077 del 16 giugno 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.