Il TAR Milano precisa che in materia di gare pubbliche da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa un consolidato indirizzo giurisprudenziale distingue tra soluzioni migliorative e varianti vere e proprie; le prime possono applicarsi a tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara, salva l’immodificabilità delle caratteristiche progettuali stabilite nel bando e nel capitolato; le varianti, invece, si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante, mediante preventiva autorizzazione contenuta nel bando di gara e l’individuazione dei relativi requisiti minimi, che segnano i limiti entro i quali l’opera proposta dal concorrente costituisce un aliud rispetto a quella prefigurata dall’amministrazione.
TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 971 del 1 giugno 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.