Il TAR Milano, esaminando nel merito un ricorso contro una procedura indetta da un comune lombardo per l’affidamento dei servizi legali, pur dichiarando cessata materia del contendere a seguito della revoca in autotutela della procedura di gara, si pronuncia sulla fondatezza del ricorso ai fini della liquidazione delle spese e rileva:
«In relazione alla necessità di pronunciarsi sulla richiesta di condanna del Comune resistente al pagamento delle spese processuali, il Collegio accerta la fondatezza del ricorso, per le motivazioni già evidenziate in sede cautelare, e pertanto, in ragione della natura discriminatoria ed irragionevole della clausola della lex specialis che preclude la partecipazione agli avvocati che non abbiano avuto in passato tra i loro clienti Pubbliche Amministrazioni, ben potendo aver maturato l’esperienza necessaria a divenire affidatari della procedura impugnata, anche difendendo soggetti privati nei giudizi amministrativi, dell’indeterminatezza ed eterogeneità delle prestazioni richieste, ciò che preclude la possibilità di formulare un’offerta ponderata, e della contrarietà della lex specialis alla legge professionale, nella parte in cui prevede la corresponsione di un corrispettivo fisso indipendentemente dal numero dei contenziosi, ciò che viola il principio dell’equo compenso, e nella parte in cui prevede l’assegnazione di un punteggio preferenziale in favore degli avvocati che hanno patrocinato giudizi conclusi con un esito positivo per le amministrazioni, considerato che la loro attività non ha ad oggetto obbligazioni di risultato».
TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 1084 del 17 giugno 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.