Il TAR Brescia precisa che ciascuno dei contendenti ha la possibilità di controdedurre liberamente alle prime difese avversarie entro il termine per il deposito della memoria cautelare o della prima memoria ex art. 73 c.p.a., risultando diversamente circoscritti i contenuti della seconda memoria, “di replica”, la cui funzione è solo quella di contraddire ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate da controparte in vista dell’udienza di merito, senza la possibilità di introdurre argomentazioni che già non siano state precedentemente dedotte.
TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 399 del 27 maggio 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.