Il TAR Milano osserva che «secondo un consolidato principio giurisprudenziale (mutuabile in questa parte), per la formazione del silenzio assenso sulla domanda di permesso di costruire, si impone che l’istanza sia assistita da tutti i presupposti di accoglibilità, “giacché in assenza della documentazione prescritta dalle norme o di uno dei presupposti per la realizzazione dell’intervento edilizio, alcun titolo tacito può formarsi, considerato che l’eventuale inerzia dell’Amministrazione non può far guadagnare agli interessati un risultato che gli stessi non potrebbero mai conseguire in virtù di un provvedimento espresso, trattandosi non di una deroga al regime autorizzatorio, ma di modalità semplificata di conseguimento dell’autorizzazione” (T.A.R. per la Lombardia – sede di Milano, sez. II, 2 luglio 2018, n. 1640; Id., Sez. I, 3 aprile 2018, n. 882; T.A.R. per la Puglia – sede di Bari, Sez. III, 12 maggio 2017, n. 492)».

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 957 del 29 maggio 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.