Il TAR Brescia precisa che «nel caso di impugnazione di disposizioni contenute nel P.R.G. o in una sua variante, l’indirizzo prevalente è quello secondo cui, fuori dei casi in cui il ricorrente si dolga di prescrizioni che direttamente incidano sui suoli in sua proprietà (censurandone ad esempio la destinazione, ovvero l’imposizione su di essi di vincoli espropriativi), è certamente ammissibile anche il ricorso proposto dai proprietari di aree vicine o confinanti con quelle cui si riferisce la prescrizione contestata, ma in tal caso occorre che sia dimostrata anche la sussistenza di un pregiudizio specifico e attuale riveniente ai suoli del ricorrente per effetto della scelta pianificatoria della quale si assume l’illegittimità (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 2 marzo 2011, nr. 1205; id., 19 marzo 2009, nr. 1653; nonché, in sede consultiva, Cons. Stato, sez. I, parere 19 luglio 2011, nr. 4417). Tale pregiudizio, dunque, non deve necessariamente risolversi in una lesione delle facoltà connesse al diritto dominicale di cui il ricorrente è titolare in relazione ai suoli in sua proprietà, ma può consistere anche nella perdita di utilità ulteriori e diverse, come quando – ad esempio – sia documentata un’oggettiva e immediata perdita di valore dei suoli dell’istante quale effetto diretto della pianificazione involgente le aree limitrofe o circostanti (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 28 luglio 2005, nr. 4018)».
TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 446 del 11 giugno 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.